I primi provvedimenti di questo nuovo Governo sono illuminanti di quello che ci attenderà nei prossimi anni. Che non saranno pochi, perché questa maggioranza governerà compatta, sia per la sua capacità di superare divisioni e contraddizioni interne, come sempre ha dimostrato, sia per la crisi del centrosinistra di riorganizzare in fretta un’alternativa valida, a causa di crisi identitarie, lacerazioni, strappi e veti incrociati, dettati soprattutto questi ultimi da logiche di partiti personalistici, che bene hanno imparato la politica dell’“ago della bilancia” da Prima Repubblica, in un ormai consolidato (ma senza dubbio inefficiente, a causa della mancata riforma della legge elettorale) sistema proporzionale.
Eliminazione dell’obbligo vaccinale per medici e paramedici e riammissione nelle strutture sanitarie e nei nosocomi del personale no vax, con l’elevato rischio di veicolare senza limiti il virus, soprattutto tra soggetti fragili; blocco della riforma Cartabia, che prevedeva, tra le altre, le nuove modalità di applicazione delle pene alternative alla detenzione, che avrebbero alleggerito i Magistrati di Sorveglianza e avvicinato la pena al fatto; rinvio della norma sull’ergastolo ostativo, in contrasto con l’indicazione della Corte Costituzionale, che aveva dato tempo al Parlamento per legiferare fino all’8 Novembre, e ciò in spregio al rispetto dovuto in un ordinamento democratico ai pesi e contrappesi ed in violazione della nostra Carta fondamentale e delle indicazioni europee.
Provvedimenti dettati una visione ideologica e di parte di ciò che deve essere consentito o meno, piuttosto che da un concetto di bene comune condiviso.
Ma in questa ottica, il provvedimento che più risponde a questa esigenza di rendere strumentali le regole del diritto alla visione di società della maggioranza è senza dubbio la creazione, in due giorni, di una nuova figura di reato, davanti ad un rave party per Halloween non autorizzato.
La previsione di un massimo di sei anni di carcere per chi occupi, anche temporaneamente, come nel caso di specie, un capannone abbandonato, rientra senza dubbio in una visione del diritto penale come giudizio morale, ideologico e di parte.
Il tutto senza nemmeno considerare le conseguenze tecniche e le ulteriori disfunzioni che questa direzione potrebbe determinare sul già collassante sistema Giustizia.
Davanti ad un Codice Rocco (fascista), che tuttavia ancora regge e che è ancora quello quotidianamente utilizzato nelle Aule di Giustizia – nonostante le varie proposte di riforma succedutesi nel tempo, da quella di Pisapia, a quelle di Casson, e poi di Grosso e poi dello stesso Nordio – e che prevede più o meno già ogni tipo di condotta (fatti salvi i reati legati alle nuove tecnologie o correttivi per nuove condotte; i rave ci sono da almeno 50 anni), si viene a creare un crimine per una situazione specifica ad hoc, che farà sottoporre ogni volta centinaia di persone a processi penali (forse si dovrà ricorrere alle modalità di gestione tipiche dei maxi processi!), con conseguenti ulteriori ingolfamenti della macchina giudiziaria e ingenti costi in termini di risorse umane, tecniche ed economiche; processi che dureranno (dato il numero ogni volta degli imputati, dai 50 in su!) almeno il tempo della prescrizione (salvo imbastire anche qui aumenti dei termini, ormai totalmente fuori controllo) e che, qualora ci fosse una inaspettata turbo/accelerazione della Giustizia, si chiuderanno con una pena sospesa.
Bisogna chiedersi se tutto ciò sia davvero efficace e utile a dissuadere da condotte similari, o si risolva in un cartello ideologico e populista, strumentale, come ha detto il nuovo premier, a dimostrare che “lo Stato non si fa mettere i piedi in testa” e, dunque, a dare maggiore forza e a consolidare la vittoria elettorale e la preminenza di uno schieramento sull’altro.
Davanti alla evidente sproporzione tra fatto e pena (con buona pace di due secoli di insegnamenti di Cesare Beccaria), sarebbe stato sufficiente inasprire i provvedimenti amministrativi, sequestro dei mezzi e obbligo di ripulire e ripristino dei luoghi; luoghi, peraltro, va anche detto, abbandonati dai proprietari, che lasciano per decenni ruderi e capannoni in disuso, senza alcun obbligo di demolizione o ripristino, deturpando il territorio in maniera continuata; forse anche lì bisognerebbe intervenire preventivamente, come avviene in tutto il mondo.
E tutto ciò è avvenuto nonostante un neo Ministro della Giustizia che si era presentato solo qualche giorno prima come il paladino, tra l’altro, della depenalizzazione, e che aveva sottolineato la necessità di non scaricare più sul processo penale le disfunzioni dell’amministrazione, concetto personalmente condivisibile.
Ebbene, tutto ciò attesta che oggi, spesso, le questioni di valore, e non quelle di fatto, vengono, talvolta fino all’irrazionale, privilegiate nel condizionare addirittura scelte scientifiche, partendo dall’idea che su un concetto di etica pubblica, autonoma, laica e condivisa, debba invece prevalere una visione ideologica, religiosa, politica, o comunque di parte, generalmente “la parte vincitrice”, che, oltre a governare, si auto attribuisce il potere di affermare un’etica di tipo “privato” e parziale, di partito o di schieramento, assunta e spacciata di volta in volta come visione pubblica, oggettivamente valida per tutti e da condividere.
E questo non avviene solo oggi, ma è avvenuto, ad esempio, anche con l’ex Ministro della Giustizia Bonafede, con il suo “fine processo mai” e con tutti gli ostacoli frapposti durante la pandemia all’adozione di provvedimenti volti a preservare gli istituti di pena, i detenuti ed il personale interno, dal diffondersi del virus. Visioni di parte, ideologiche, totalmente sganciate dalla valutazione di elementi di fatto che avrebbero imposto, per motivi scientifici, organizzativi e nell’ambito una visione di bene comune ed etica pubblica condivisa e superiore, ben altre direzioni.
In un contesto moderno di Stato laico e di pluralismo dei valori, il diritto dovrebbe invece adottare punti di vista rispettosi e non contrassegnati da una specifica identità ideologica, partendo da un perimetro che individui un insieme maggiore e condiviso di ciò che debba ritenersi giuridicamente lecito.
Certamente il settore del diritto penale risulta ormai da tempo il più permeabile a visioni di parte.
In assenza della individuazione e fissazione di parametri pubblici condivisi di valutazione, la via più sicura per una parte politica per censurare una condotta ed affermare la sua visione privatistica (perché di una parte) della società, è di qualificarla come reato, in quanto ciò è strumentale all’affermazione della ideologia prevalente della parte “vincitrice”, là dove l’intervento penale diventa strumento di propaganda.
E ciò è particolarmente favorito e trova terreno fertile in un sistema che considera la censura non penalistica modesta e non efficace, sia per le disfunzioni della PA nel suo intervento, sia ormai per cultura acquisita.
È largamente diffusa la percezione che se un certo comportamento non venga configurato come reato, bensì come illecito civile o amministrativo, l’intervento sia da considerare un minus privo di effettivo rilievo e non funzionante.
Al contrario, si è affermato nell’immaginario il concetto che la regola penale debba servire per esprimere forza e determinazione e sia lo strumento per antonomasia attraverso il quale il governo di turno possa affermare la propria visione. E ciò a prescindere da un fondato o meno concetto di reale deterrenza, rimasto a tutt’oggi indimostrato rispetto ai delitti più gravi, figuriamoci per figure di reato che potremmo definire bagatellari.
A fronte di tutto ciò, sta la debolezza oggettiva della politica, incapace di esprimere una scala di valori ed un codice di comportamento autonomo e condiviso e che ha, di volta in volta, invece bisogno di ricorrere al Giudice penale anche per verificare se un amministratore pubblico abbia ben parcheggiato o se si sia fatto ben e consapevolmente fotografare, essendo tutti ormai entrati nella dimensione patologica di affidare la verifica anche delle condotte pubbliche direttamente al Giudice penale.
La soluzione di un problema non può essere affidata soltanto alla legge, in particolare penale, ma andrebbe costruita con la cultura, con l’educazione civica, con il recupero del senso di appartenenza, con il corretto comportamento dello Stato, con il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Spesso invece il controllo viene affidato alla magistratura penale, là dove molte norme penali, lungi dal recepire una effettiva necessità di censura, vengono create per orientare ciò che il “popolo” deve avvertire come illecito e grave in un determinato momento storico, come appena avvenuto con il recentissimo nuovo reato, che criminalizza in maniera importante fatti rispetto ai quali per decenni questa necessità non è stata avvertita.
E dunque la Giustizia, lungi dall’essere un momento di scambio di contributi tecnici per giungere alla migliore soluzione possibile condivisa, continua ad essere un terreno di scontro politico e di parte. La trasformazione dell’azione penale in strumento di azione politica si colloca in questo contesto.
Continuare a demandare alla Magistratura penale la soluzione della crisi della politica ed affidare alla norma penale il compito di orientare la società, attraverso la conferma della visione ideologica ed identitaria della parte prevalente in un determinato momento, rappresenta uno dei nodi principali da sciogliere.
È necessario ricostruire un’etica pubblica, affrancata da visioni di parte e composta da definizioni condivise, superiori e ispirate soprattutto ai nostri valori costituzionali.
Se la politica tutta non recupererà questo concetto, che prescinda dal diritto penale, non ne usciremo.